età passeggero

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Lowrider-
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età passeggero

qual'è l'età minima per un passeggero su una moto?

Maxdriver
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5 anni. Al di sotto è vietato.

Ossorotto
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Come dice Maxdriver è giusto 5 anni ma deve essere tuo figlio/a in altri casi minimo 12 anni ( esempio nipote/figlio di amici etc etc)

dado62
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Il Codice della strada cita:

"Il passeggero di una moto custom deve essere di sesso femminile,gnocca e con una età tra i 18 e i 25 anni.Deve inoltre piegarsi dalla parte giusta in caso di curve, non rompere le palle perchè deve fermarsi a pisciare ogni 10 minuti,non pretendere l'interfono perchè non si chiacchera,non mettere il casco rosa perchè fa scooterone."

RikMarostica
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Aggiungo a Dado anche il fatto che deve staree attenta a non sbattere sul casco! Ahahah

Lowrider-
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Spero che tu stia scherzando come hanno fatto quelli dopo di te, il codice della strada non fa distinzioni di parentela. Mica siamo un paese islamico integralista. 

Ossorotto
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Joined: 3/11/2009

Lowrider- wrote:

Spero che tu stia scherzando come hanno fatto quelli dopo di te, il codice della strada non fa distinzioni di parentela. Mica siamo un paese islamico integralista. 

Hai ragione Low ma purtroppo non sto scherzando se non è tuo figlio diretto sino ai 12 anni per la legge non potresti portare un minore a meno che il genitore o tutore o chi per esso non ti firmi una liberatoria dove ti autorizza

dado62
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A parte gli scherzi il codice della strada è molto vago,l'importante è che arrivi alle pedane passeggero, questa è l'unica normativa sicura.

Ossorotto
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Dado62 wrote:

A parte gli scherzi il codice della strada è molto vago,l'importante è che arrivi alle pedane passeggero, questa è l'unica normativa sicura.

No Dado io non sto scherzando ve lo dico per esperienza diretta io ho dovuto aspettare che mio nipote facesse 12 anni per poterlo portare in moto, infatti la minima età dei 5 anni anche essendo tuo figlio è appunto xchè hanno riscontrato che a 5 anni normalmente il minore arriva alle pedane

PaoloPain
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Buona a sapersi, era qualche tempo che me lo domandavo, ma la pigrizia vinceva sempre e non ho mai fatto ricerche

dado62
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IL NUOVO CODICE DELLA STRADA

aggiornato al 22 febbraio 2014

Aggiornato alle disposizione del decreto legislativo 59/2011 "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.99 del 30 aprile 2011, ed al Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 18 gennaio 2013.

Con l'adeguamento delle sanzioni previsto dal Decreto 19 dicembre 2012 del Ministero della Giustizia e con evidenziati nel testo in carattere marrone e tra parentesi quadre “[ ]“gli aumenti delle sanzioni previsti dall'art. 195 comma 2-bis inserito dall'articolo 3 comma 55 lettera c) dalla legge 15 luglio 2009 numero 94 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 170 del 24 luglio 2009 - Supplemento Ordinario numero 128.

Articolo 170

                 Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia,
delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio
con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o
segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1 bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per
il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente
abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini
del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed
equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente
assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto
alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al
conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in
apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €76,00 a €306,00.

6 bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €152,00 a €608,00.

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma
2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per
sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio,con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle
violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta
giorni.

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