L'unica cosa è sperare che l'avvocato trovi qualche cavillo nei confronti dell'assicurazione, anche se avendo re-immatricolato la moto con una nuova targa, la vedo dura, anzi saresti anche a rischio di un verbale in quanto la moto circolava senza assicurazione.
Prova a vedere se hai qualche riferimento sulla polizza al numero di telaio, quello sicuramente non è cambiato !
ma, scusa un attimo, non dovrebbe essere l'assicurazione di quello che ti ha tagliato la strada che dovrebbe pagare? scusate se ho detto una cazzata, ma di ste cose non ci ho mai capito una mazza.. tra l'altro con il fatto che ti hanno portato in ospedale non sono dovuti arrivare anche i carabinieri a fare gli accertamenti? scusa ma non ho capito bene la situazione, la ragione a chi è stata data?
ma scusa, se hai ragione allora cosa gliene frega alla tua assicurazione? mica deve pagare niente lei, sarà quella del tipo che ti ha tagliato la strada che dovrà risarcire, o sbaglio?
ecco, le solite cavolate dei politici, non avevano detto che era per velocizzare la pratica di risarcimento? le solita balle, la soluzione a tutti i problemi ce l'ho io, ma non credo di poterla scrivere qua... buona fortuna per la causa, spero che il tuo avvocato ce le abbia quadrate e ci salti fuori..
Ove non sia possibile (per contestazioni sulla dinamica dell'incidente, perché vi sono feriti o in quanto sia coinvolto nell'incidente un ciclomotore) conseguire il risarcimento dei danni dalla propria assicurazione, sarà necessario rivolgersi all'assicurazione della controparte, inoltrando una richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata a/r alla sede legale dell'Assicurazione ed anticipando la stessa a mezzo fax all'Agenzia emittente la polizza ed all'ufficio incaricato della liquidazione nel luogo del domicilio del danneggiato o nel capoluogo di provincia.
La richiesta deve contenere:
- Le generalità delle persone coinvolte (proprietario e conducente)
- La targa dei veicoli
- La Compagnia assicuratrice del danneggiante e, ove note, l'agenzia e il numero di polizza.
Possedendo solo la targa del veicolo, è possibile risalire al proprietario e alla relativa assicurazione tramite una visura sui terminali A.N.I.A. ed in alcuni casi una visura al PRA.
- Luogo, data e dinamica dell'incidente
- Descrizione sommaria dei danni subiti dai veicoli
- Indicazione dei giorni (non festivi e non meno di otto) e le ore ( di ordinaria attività lavorativa) in cui i veicoli, o comunque le "cose" che hanno subito danni, sono disponibili per messere ispezionate dal perito incaricato dalla compagnia.
- Segnalazione di eventuali danni fisici ed allegazione dell'eventuale relativa documentazione medica
- Indicazione degli eventuali testimoni
- indicazione dell'intervento di un'autorità (vigili urbani, carabinieri); in questo caso le compagnie non possono liquidare il danno fino a quando non sia disponibile il redatto verbale.
Il rilascio della relazione dell'incidente, può avvenire dopo 30/60 giorni se si tratta di sinistro senza feriti e dopo 120 giorni se ci sono feriti.
…prima delle trattative con l'assicurazione
Inoltrata la richiesta di risarcimento danni, è bene sollecitare la nomina del perito e dell'eventuale medico legale (ove vi siano persone con danni fisici) in quanto le Compagnie d'assicurazione, generalmente, tardano nell'assolvere a tali incombenze che, tuttavia, condizionano l'apertura delle trattative.
Effettuata la perizia sul veicolo e/o la visita medica e depositate le relative relazioni presso l'Ufficio incaricato della liquidazione dei danni è possibile iniziare la fase delle trattative.
La fase delle trattative
Sulla base della richiesta formulata, delle relazioni peritali e mediche, della documentazione prodotta e delle prove fornite (a tale riguardo, ove manchi l'intervento dell'Autorità e l'accordo con la controparte, è opportuno contattare i testimoni eventualmente presenti per farsi rilasciare una dichiarazione in ordine all'accaduto; dichiarazione che dovrà essere firmata e corredata dei documenti d'identità dei testimoni stessi) il liquidatore incaricato dalla compagnia valuta la sussistenza dei presupposti per il risarcimento e, in caso di riscontro positivo, formula la propria proposta al danneggiato.
La liquidazione del danno e il pagamento
Nel caso in cui il danneggiato accetta l'offerta, la Compagnia deve corrispondere la somma indicata entro 15 giorni dall'accettazione.
In caso contrario il danneggiato può dichiarare di accettare la somma in acconto sulle somme complessivamente dovute o può astenersi dal rispondere. Dopo 30 giorni di silenzio dalla comunicazione dell'offerta, infatti, comincia a decorrere un nuovo termine di 15 giorni entro i quali l'assicurazione deve comunque far pervenire la somma indicata al danneggiato che potrà trattenerla unicamente a titolo di acconto.
L'eventuale fase contenziosa
Ove l'assicurazione non formuli alcuna offerta o offra una cifra ritenuta inadeguata, il danneggiato potrà ricorrere al Giudice di Pace per le cause di valore non superiore a euro 15.493,71, pari a 30 milioni di vecchie lire o al Tribunale ordinario per le cause di valore superiore. Il danneggiato può agire direttamente nei confronti dell'assicurazione, chiamando in causa obbligatoriamente il proprietario del veicolo (litisconsorte necessario). L'azione può essere iniziata solo dopo che siano decorsi 60 giorni dalla richiesta di risarcimento danni.
Tu risulti non assicurato, sebbene hai pagato tutto, ma il cambio targa equivale a nuova immatricolazione. Ti conviene comunicare tempestivamente il cambio targa alla tua assicurazione (sono già passati sei mesi, limite massimo) se non lo hai già fatto.
Quello che non capisco, è perchè tu (o il tuo avvocato) ti sei rivolto alla tua assicurazione sebbene risulti ferito.
NB: il tuo avvocato queste cose le dovrebbe sapere!
Cmq, se non hai colpevolezza ti verrà pagato il tutto.
Tutto vero ma molto discutibile... e che come sempre le assicurazioni non vogliono pagare.
Cambia Avvocato... Quando assicuri un veicolo paghi in base alle sue caratteristiche e non in base alla bellezza del codice alfanumerico della targa...
La tua copertura assicurativa è comunque valida... anche se hai cambiato targa... Comunque se non sono passati ancora 90 giorni costituisciti parte civile contro la controparte e vai giù di brutto con il medico legale... ti faccio vedere come cambiano le cose e come iniziano subito a pagare...
Ogni targa identifica un determinato veicolo e lo mette in relazione ad una persona fisica o giuridica per eventuali responsabilità che devono essere assunte nel corso della vita del veicolo.
Aver cambiato targa e non averne dato comunicazione all'assicurazione non fa decadere la copertura assicurativa, se non espressamente scritto nel contratto.
L'unica cosa è sperare che l'avvocato trovi qualche cavillo nei confronti dell'assicurazione, anche se avendo re-immatricolato la moto con una nuova targa, la vedo dura, anzi saresti anche a rischio di un verbale in quanto la moto circolava senza assicurazione.
Prova a vedere se hai qualche riferimento sulla polizza al numero di telaio, quello sicuramente non è cambiato !
in bocca al lupo !
facci sapere !
:cool:
ma, scusa un attimo, non dovrebbe essere l'assicurazione di quello che ti ha tagliato la strada che dovrebbe pagare? scusate se ho detto una cazzata, ma di ste cose non ci ho mai capito una mazza.. tra l'altro con il fatto che ti hanno portato in ospedale non sono dovuti arrivare anche i carabinieri a fare gli accertamenti? scusa ma non ho capito bene la situazione, la ragione a chi è stata data?
Risolto!
ma scusa, se hai ragione allora cosa gliene frega alla tua assicurazione? mica deve pagare niente lei, sarà quella del tipo che ti ha tagliato la strada che dovrà risarcire, o sbaglio?
Risolto!
ecco, le solite cavolate dei politici, non avevano detto che era per velocizzare la pratica di risarcimento? le solita balle, la soluzione a tutti i problemi ce l'ho io, ma non credo di poterla scrivere qua... buona fortuna per la causa, spero che il tuo avvocato ce le abbia quadrate e ci salti fuori..
La richiesta di risarcimento danni
Ove non sia possibile (per contestazioni sulla dinamica dell'incidente, perché vi sono feriti o in quanto sia coinvolto nell'incidente un ciclomotore) conseguire il risarcimento dei danni dalla propria assicurazione, sarà necessario rivolgersi all'assicurazione della controparte, inoltrando una richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata a/r alla sede legale dell'Assicurazione ed anticipando la stessa a mezzo fax all'Agenzia emittente la polizza ed all'ufficio incaricato della liquidazione nel luogo del domicilio del danneggiato o nel capoluogo di provincia.
La richiesta deve contenere:
- Le generalità delle persone coinvolte (proprietario e conducente)
- La targa dei veicoli
- La Compagnia assicuratrice del danneggiante e, ove note, l'agenzia e il numero di polizza.
Possedendo solo la targa del veicolo, è possibile risalire al proprietario e alla relativa assicurazione tramite una visura sui terminali A.N.I.A. ed in alcuni casi una visura al PRA.
- Luogo, data e dinamica dell'incidente
- Descrizione sommaria dei danni subiti dai veicoli
- Indicazione dei giorni (non festivi e non meno di otto) e le ore ( di ordinaria attività lavorativa) in cui i veicoli, o comunque le "cose" che hanno subito danni, sono disponibili per messere ispezionate dal perito incaricato dalla compagnia.
- Segnalazione di eventuali danni fisici ed allegazione dell'eventuale relativa documentazione medica
- Indicazione degli eventuali testimoni
- indicazione dell'intervento di un'autorità (vigili urbani, carabinieri); in questo caso le compagnie non possono liquidare il danno fino a quando non sia disponibile il redatto verbale.
Il rilascio della relazione dell'incidente, può avvenire dopo 30/60 giorni se si tratta di sinistro senza feriti e dopo 120 giorni se ci sono feriti.
…prima delle trattative con l'assicurazione
Inoltrata la richiesta di risarcimento danni, è bene sollecitare la nomina del perito e dell'eventuale medico legale (ove vi siano persone con danni fisici) in quanto le Compagnie d'assicurazione, generalmente, tardano nell'assolvere a tali incombenze che, tuttavia, condizionano l'apertura delle trattative.
Effettuata la perizia sul veicolo e/o la visita medica e depositate le relative relazioni presso l'Ufficio incaricato della liquidazione dei danni è possibile iniziare la fase delle trattative.
La fase delle trattative
Sulla base della richiesta formulata, delle relazioni peritali e mediche, della documentazione prodotta e delle prove fornite (a tale riguardo, ove manchi l'intervento dell'Autorità e l'accordo con la controparte, è opportuno contattare i testimoni eventualmente presenti per farsi rilasciare una dichiarazione in ordine all'accaduto; dichiarazione che dovrà essere firmata e corredata dei documenti d'identità dei testimoni stessi) il liquidatore incaricato dalla compagnia valuta la sussistenza dei presupposti per il risarcimento e, in caso di riscontro positivo, formula la propria proposta al danneggiato.
La liquidazione del danno e il pagamento
Nel caso in cui il danneggiato accetta l'offerta, la Compagnia deve corrispondere la somma indicata entro 15 giorni dall'accettazione.
In caso contrario il danneggiato può dichiarare di accettare la somma in acconto sulle somme complessivamente dovute o può astenersi dal rispondere. Dopo 30 giorni di silenzio dalla comunicazione dell'offerta, infatti, comincia a decorrere un nuovo termine di 15 giorni entro i quali l'assicurazione deve comunque far pervenire la somma indicata al danneggiato che potrà trattenerla unicamente a titolo di acconto.
L'eventuale fase contenziosa
Ove l'assicurazione non formuli alcuna offerta o offra una cifra ritenuta inadeguata, il danneggiato potrà ricorrere al Giudice di Pace per le cause di valore non superiore a euro 15.493,71, pari a 30 milioni di vecchie lire o al Tribunale ordinario per le cause di valore superiore. Il danneggiato può agire direttamente nei confronti dell'assicurazione, chiamando in causa obbligatoriamente il proprietario del veicolo (litisconsorte necessario). L'azione può essere iniziata solo dopo che siano decorsi 60 giorni dalla richiesta di risarcimento danni.
Tu risulti non assicurato, sebbene hai pagato tutto, ma il cambio targa equivale a nuova immatricolazione. Ti conviene comunicare tempestivamente il cambio targa alla tua assicurazione (sono già passati sei mesi, limite massimo) se non lo hai già fatto.
Quello che non capisco, è perchè tu (o il tuo avvocato) ti sei rivolto alla tua assicurazione sebbene risulti ferito.
NB: il tuo avvocato queste cose le dovrebbe sapere!
Cmq, se non hai colpevolezza ti verrà pagato il tutto.
saluti
N.
Risolto!
Tutto vero ma molto discutibile... e che come sempre le assicurazioni non vogliono pagare.
Cambia Avvocato... Quando assicuri un veicolo paghi in base alle sue caratteristiche e non in base alla bellezza del codice alfanumerico della targa...
La tua copertura assicurativa è comunque valida... anche se hai cambiato targa... Comunque se non sono passati ancora 90 giorni costituisciti parte civile contro la controparte e vai giù di brutto con il medico legale... ti faccio vedere come cambiano le cose e come iniziano subito a pagare...
Ogni targa identifica un determinato veicolo e lo mette in relazione ad una persona fisica o giuridica per eventuali responsabilità che devono essere assunte nel corso della vita del veicolo.
Aver cambiato targa e non averne dato comunicazione all'assicurazione non fa decadere la copertura assicurativa, se non espressamente scritto nel contratto.
Tienici aggiornato
Risolto!
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